1. Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, ferma restando la loro garanzia secondo modalità stabilite dal regolamento:
a) gli oggetti di peso inferiore a un grammo;
b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;
c) gli oggetti in metalli preziosi di antiquariato;
d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;
e) gli strumenti e gli apparecchi scientifici;
f) le monete;
g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca dello Stato, che, in luogo dei marchi di cui all'articolo 1, sono contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;
h) gli oggetti usati in possesso delle imprese commerciali;
i) i residui di lavorazione;
l) le leghe saldanti a base di argento, platino o palladio.
2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto stesso riportata nel registro delle operazioni previsto dall'articolo 128 del testo unico delle